Startup innovativa

Modelli di autocertificazione

I presenti modelli di autocertificazione vanno utilizzati e devono essere trasmessi agli uffici del registro delle imprese nel corso dei diversi momenti di vita delle start-up innovative ed ogni modulo individua una specifica fattispecie (si raccomanda di utilizzare solo quello di pertinenza):

Le diverse ipotesi di utilizzo sono esemplificate di seguito.

I. Modello A - Prima iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese: il modello va compilato e allegato alla domanda di iscrizione nella sezione speciale (mod. S1 o mod S2) dichiarando i requisiti di cui all’art. 25 c. 2 DL 179/2012.

II. Modello B - Autocertificazione annuale che attesta il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 25 c. 2 DL 179/2012: l’attestazione va iscritta ogni anno nel registro delle imprese. Il modello va compilato e allegato alla domanda di iscrizione (mod. S2) entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (salvo la società approvi il bilancio entro il maggior termine di 180 giorni, perché in tal caso va trasmesso entro il settimo mese dalla chiusura dell’esercizio).

Per le società iscritte in sezione speciale dal 18.12.2024 il requisito dei sessanta mesi dalla costituzione deve essere posseduto – e va quindi autocertificato annualmente - sino alla scadenza del terzo anno di iscrizione nella sezione speciale: se il requisito viene perduto prima del terzo anno di iscrizione non è possibile mantenere lo status di startup innovativa per i successivi periodi previsti dalla legge. Per le società iscritte prima del 18.12.2024 il requisito dei sessanta mesi dalla costituzione deve essere posseduto – e va quindi autocertificato annualmente – sino alla presentazione, purché nei termini indicati dalla Circolare MIMIT, del modello C.

III. Modelli C e C1 - Dopo tre anni di iscrizione nella sezione speciale, se la startup non ha superato il limite di sessanta mesi dalla costituzione, può mantenere l’iscrizione attestando il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 25 c. 2 bis (in aggiunta ai requisiti di cui all’art. 25 comma 2).

Per le società start-up già iscritte prima del 18.12.2024 la dichiarazione (mod. C) va presentata entro i termini massimi stabiliti dall’art. 29 c. 1 della legge n. 193/2024, entro comunque sessanta mesi dalla costituzione, e prescinde ordinariamente dalla presentazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo anno di iscrizione.

Per le società iscritte dal 18.12.2024 v. indicazioni relative al mod. C1.

Modello C - Mantenimento dell’iscrizione dopo il terzo anno (imprese già iscritte alla data del 18/12/2024)

Avvertenze:

  1. Le società start-up innovative che, alla data del 18.12.2024, erano già iscritte nella sezione speciale da meno di 18 mesi hanno diritto di permanervi oltre la scadenza del terzo anno (e sino a cinque anni) a condizione che il raggiungimento di uno dei requisiti previsti dall’art. 25 comma 2-bis del DL n. 179/2012 avvenga entro sei mesi dalla predetta scadenza e che l’invio della presente dichiarazione avvenga entro tre anni e sei mesi dall’iscrizione in sezione speciale ed entro 60 mesi dalla costituzione della società.
  2. Le società start-up innovative che, alla data del 18.12.2024, erano già iscritte nella sezione speciale da oltre 18 mesi hanno diritto di permanervi oltre la scadenza del terzo anno a condizione che il raggiungimento di uno dei requisiti previsti dall’art. 25 comma 2-bis del DL n. 179/2012 avvenga entro 12 mesi dalla predetta scadenza e che l’invio della presente dichiarazione avvenga entro quattro anni dall’iscrizione in sezione speciale ed entro 60 mesi dalla costituzione della società.

Se il termine di 60 mesi dalla costituzione scade prima, rispettivamente, del termine di tre anni e sei mesi o del termine di quattro anni dall’iscrizione nella sezione speciale, il modello C deve comunque essere trasmesso prima della scadenza dei 60 mesi (Circolare MIMIT prot. 72022 del 30 luglio 2025).

  1. Società già iscritte nella sezione speciale alla data del 18.12.2024 che abbiano raggiunto, prima di tale data, i tre anni di iscrizione nella sezione speciale e intendano restare iscritte sino a cinque anni.
    L’art. 29 c. 1 della legge 193/2024 trova applicazione in favore di tutte le start-up già iscritte alla data indicata, anche alle società che avessero superato tre anni di iscrizione nella sezione speciale prima di tale data: a queste ultime si applica la proroga di 12 mesi calcolata non dal terzo anno di iscrizione nella sezione speciale (essendo un limite già superato prima del 18.12.2024) ma dal momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina (18.12.2024). Il modello C va trasmesso all’ufficio del registro delle imprese entro il 18.12.2025, a condizione che la dichiarazione annuale 2025 di mantenimento dei requisiti sia stata presentata nei termini.

Modello C1 - Mantenimento dell’iscrizione dopo il terzo anno (imprese iscritte dal 18/12/2024)

Avvertenze:
Le società start-up innovative iscritte nella sezione speciale dal 18.12.2024 hanno diritto di permanervi dopo il terzo anno di iscrizione (sino a cinque anni) se possiedono i requisiti di cui all’art. 25 commi 2 e 2 bis del DL n. 179/2012. Tra essi vi è il requisito della costituzione non anteriore a 60 mesi: se questo limite viene superato prima del decorso del triennio di iscrizione nella sezione speciale, non è possibile il mantenimento dell’iscrizione (Circolare MIMIT prot. n. 72022 del 30 luglio 2025).
Per le società start-up iscritte in sezione speciale dal 18.12.2024 l’attestazione è riferita al bilancio d’esercizio relativo al terzo anno di iscrizione (Circolare MIMIT prot. n. 72022 del 30 luglio 2025) ordinariamente depositato al registro delle imprese l’anno successivo: anche tale attestazione va quindi presentata l’anno successivo (il limite di sessanta mesi dalla costituzione non deve essere decorso prima del raggiungimento del terzo anno di iscrizione in sezione speciale).

IV. Modello D – Mantenimento dell’iscrizione dopo cinque anni e dopo sette anni di iscrizione nella sezione speciale.

Avvertenze:
Società che intendono restare iscritte dopo cinque anni di iscrizione nella sezione speciale. La Circolare MIMIT prot. n. 72022 del 30.7.2025 chiarisce: “Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino ad un massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up". Ciò è possibile ove intervenga almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2-ter [dell’art. 25 del DL 179/2012; n.d.r.]”.
Se viene acquisito il primo requisito previsto dalla legge, cioè l’aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio) di importo superiore a 1 milione di euro, l’evento deve essersi realizzato prima della scadenza del quinquennio (l’aumento deve cioè essere stato deliberato e sottoscritto prima della scadenza del quinquennio). La Circolare MIMIT ricorda inoltre che per il secondo biennio – cioè per il mantenimento dello status di start-up da 7 sino a max 9 anni dall’iscrizione nella sezione speciale - l'ulteriore aumento di capitale deve realizzarsi nel periodo compreso tra il 5° e il 7° anno di permanenza in sezione speciale.
Se viene acquisito il secondo requisito previsto dalla legge – cioè l’incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico superiore al 100 per cento annuo – la Circolare MIMIT specifica che “il requisito va verificato sulla base del bilancio relativo al quinto anno di permanenza nella sezione speciale. Per la proroga dei primi 2 anni, l'incremento dei ricavi va calcolato rispetto all'anno precedente (rispetto al quarto anno di iscrizione). Per la proroga dei secondi 2 anni, l'incremento dei ricavi va calcolato rispetto al sesto anno di iscrizione”.
Poiché il bilancio relativo al quinto/settimo anno di iscrizione nella sezione speciale viene approvato e depositato al registro delle imprese l’anno successivo, il requisito, di natura contabile, deve essere anch’esso attestato nella dichiarazione annuale depositata l’anno successivo.